PATRIMONIO IMMOBILIARE
Articolo di riferimento – art. 30 d. lgv n. 33/2013 (non pertinente allo specifico di questa amministrazione)
“Art. 30 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.”
Nota: il proprietario degli edifici è la Provincia